Sentenza 138/1984 (ECLI:IT:COST:1984:138)
Massima numero 11704
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/84 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE SI CONFIGUREREBBE UN TRASFERIMENTO DELL'IMPRESA AGRICOLA - INSUSSISTENZA - SI HA SOLO UNA LEGITTIMA LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - FINALITA' - RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/84 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 43 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO CHE SI CONFIGUREREBBE UN TRASFERIMENTO DELL'IMPRESA AGRICOLA - INSUSSISTENZA - SI HA SOLO UNA LEGITTIMA LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA NEGOZIALE - FINALITA' - RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La conversione in affitto di contratti associativi in corso non configura un trasferimento dell'impresa agricola, ma soltanto una limitazione dell'autonomia negoziale, sostituendosi al rapporto originario di mezzadria quello di affitto: il titolare del fondo mantiene integro il diritto, generalmente reale, che aveva sui beni, e continua a goderne sia pure attraverso un tipo di contratto (anche se diverso rispetto a quello precedentemente stipulato, esso e' pur sempre preordinato al razionale sfruttamento del suolo e trova nella pratica degli affari larga applicazione), alla scadenza del quale il concedente riprende la libera disponibilita' dei beni aziendali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 43 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata sul presupposto che la conversione importi, a carico del concedente, l'espropriazione dell'impresa, senza rispetto della riserva di legge, potendo le parti escludere la conversione, e senza previsione di indennizzo, disponendo inoltre il trasferimento a favore di soggetti diversi da quelli indicati dalla norma costituzionale).
La conversione in affitto di contratti associativi in corso non configura un trasferimento dell'impresa agricola, ma soltanto una limitazione dell'autonomia negoziale, sostituendosi al rapporto originario di mezzadria quello di affitto: il titolare del fondo mantiene integro il diritto, generalmente reale, che aveva sui beni, e continua a goderne sia pure attraverso un tipo di contratto (anche se diverso rispetto a quello precedentemente stipulato, esso e' pur sempre preordinato al razionale sfruttamento del suolo e trova nella pratica degli affari larga applicazione), alla scadenza del quale il concedente riprende la libera disponibilita' dei beni aziendali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 43 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata sul presupposto che la conversione importi, a carico del concedente, l'espropriazione dell'impresa, senza rispetto della riserva di legge, potendo le parti escludere la conversione, e senza previsione di indennizzo, disponendo inoltre il trasferimento a favore di soggetti diversi da quelli indicati dalla norma costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte