Sentenza 138/1984 (ECLI:IT:COST:1984:138)
Massima numero 11705
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/84 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 46 DELLA COSTITUZIONE - RIFERIBILITA' DEL PRECETTO ALLA COGESTIONE E SUA ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELLA CONVERSIONE AUTOMATICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/84 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 46 DELLA COSTITUZIONE - RIFERIBILITA' DEL PRECETTO ALLA COGESTIONE E SUA ESTRANEITA' ALLA MATERIA DELLA CONVERSIONE AUTOMATICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 46 Cost., promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associative ed essendo diretto a consentire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (cogestione), concerne l'ipotesi inversa a quella considerata nell'istituto della conversione automatica in affitto dei contratti associativi. E come la legge puo' autorizzare la cogestione, cosi' puo' vietare un determinato tipo associativo, quando ritenga che esso non sia utile all'interesse generale richiedente una conduzione unitaria dell'impresa, incontrando al riguardo il solo limite del rispetto dell'art. 41 Cost. relativo al potere di iniziativa economica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 46 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata assumendo che l'istituto della conversione automatica contrasterebbe con il dettato costituzionale che, promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associativa).
L'art. 46 Cost., promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associative ed essendo diretto a consentire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (cogestione), concerne l'ipotesi inversa a quella considerata nell'istituto della conversione automatica in affitto dei contratti associativi. E come la legge puo' autorizzare la cogestione, cosi' puo' vietare un determinato tipo associativo, quando ritenga che esso non sia utile all'interesse generale richiedente una conduzione unitaria dell'impresa, incontrando al riguardo il solo limite del rispetto dell'art. 41 Cost. relativo al potere di iniziativa economica. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 46 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata assumendo che l'istituto della conversione automatica contrasterebbe con il dettato costituzionale che, promuovendo la collaborazione dei lavoratori, favorisce le forme di imprenditorialita' associativa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 46
Altri parametri e norme interposte