Sentenza 138/1984 (ECLI:IT:COST:1984:138)
Massima numero 11706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  03/05/1984;  Decisione del  03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11702  11703  11704  11705  11707  11708  11709  11710


Titolo
SENT. 138/84 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - LIMITAZIONI AL POTERE DI INIZIATIVA PRIVATA PER RAGIONI DI UTILITA' SOCIALE - NON POSSONO INCIDERE SULLA NATURA E LA CAUSA DEL CONTRATTO VOLUTO DALLE PARTI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSITENZA - IMPRESE MEZZADRILI DI FATTO - NELLA GRANDE MAGGIORANZA DEI CASI UNICO IMPRENDITORE E' IL MEZZADRO - ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA REALTA' DI FATTO - DESTINATARI DELLA TUTELA COSTITUZIONALE EX ART. 41 COST. - IMPRENDITORE AGRICOLO ASSENTEISTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le limitazioni al potere di iniziativa economica privata, consentite al legislatore dall'art. 41 Cost. per ragioni di utilita' sociale (che, in materia di proprieta' fondiaria, sono definite nell'art. 44 Cost., avente per obiettivo il conseguimento del razionale sfruttamento dei suoli e l'instaurazione di equi rapporti sociali) non possono spingersi sino al punto di mutare, in aperto contrasto con la libera volonta' delle parti, la natura e la causa del contratto. Non appare peraltro irrazionale, in linea di principio, che il legislatore con la norma impugnata abbia voluto impedire non solo la nascita, ma anche la prosecuzione del rapporto di mezzadria o colonia, nella ricorrenza del presupposto dell'utilita' sociale. Tale divieto di prosecuzione non ha soppresso l'iniziativa economica privata e non ne ha ridotto indebitamente il contenuto, avendo il legislatore inteso adeguare la disciplina normativa a una situazione in cui, nella normalita' dei casi, la collaborazione imprenditoriale fra concedente e mezzadro era solo apparente, mentre in realta' l'impresa era gestita solo dal secondo, essendosi il concedente trasformato in un puro percettore di reddito. La conversione forzosa e' stata introdotta, come emerge dai lavori preparatori, sul rilievo che nella grande maggioranza dei casi, nelle imprese mezzadrili di fatto l'unico imprenditore e' il mezzadro stante il totale disinteresse del concedente, al quale non spetta tutela costituzionale ex art. 41 Cost. solo per avere destinato un capitale a fini produttivi, mantenendo una posizione assenteistica, poiche' la norma costituzionale tutela l'imprenditore cioe' chi, con riguardo alla situazione in esame, si adoperi efficacemente per la coltivazione del fondo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 41 Cost. - dell'art. 25, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, sollevata assumendo che la disposizione impugnata avrebbe soppresso l'iniziativa economica privata o comunque ne avrebbe ridotto il contenuto al di la' dei limiti costituzionalmente consentiti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte