Sentenza 138/1984 (ECLI:IT:COST:1984:138)
Massima numero 11707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/84 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - ILLEGITTIMITA' DI UNA INDISCRIMINATA CONVERSIONE FORZOSA - IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE (LEGGE 9 MAGGIO 1975 N. 153, ART. 12) E CONCEDENTI CHE OSSERVANO I DOVERI INERENTI ALLA CONDIREZIONE DI IMPRESA - OMESSA PREVISIONE DEL CONSENSO DEL CONCEDENTE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 138/84 F. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CON- TRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - ILLEGITTIMITA' DI UNA INDISCRIMINATA CONVERSIONE FORZOSA - IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE (LEGGE 9 MAGGIO 1975 N. 153, ART. 12) E CONCEDENTI CHE OSSERVANO I DOVERI INERENTI ALLA CONDIREZIONE DI IMPRESA - OMESSA PREVISIONE DEL CONSENSO DEL CONCEDENTE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO - CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 44 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Non puo' ritenersi rispondente all'imprescindibile requisito della utilita' sociale, voluto dall'art. 41 Cost. ed esplicato per la proprieta' fondiaria dall'art. 44 Cost., una conversione in affitto dei contratti associativi in corso indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il concedente abbia adempiuto i suoi oneri e in cui, quindi, funzionando normalmente il rapporto, risulta senza dubbio ingiustificata la trasformazione forzosa disposta dal legislatore. Il fine di stabilire equi rapporti sociali, prescritto dall'art. 44 Cost., impone al legislatore ordinario di intervenire per un superiore fine di giustizia, ossia per stabilire un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate a rimuovere cosi' gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei coltivatori all'organizzazione economica del Paese: equilibrio che chiaramente rimane escluso in presenza di una normativa che privilegia smisuratamente e senza alcun valido fondamento razionale una parte a danno dell'altra. Deve ritenersi pertanto non consentita detta conversione forzosa nei confronti del concedente che osserva in maniera adeguata i doveri inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile, altrimenti la normativa verrebbe a privilegiare smisuratamente, e senza alcun valido fondamento razionale, una parte a danno dell'altra. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost. - l'art. 25 della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153, o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel comma primo dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso.
Non puo' ritenersi rispondente all'imprescindibile requisito della utilita' sociale, voluto dall'art. 41 Cost. ed esplicato per la proprieta' fondiaria dall'art. 44 Cost., una conversione in affitto dei contratti associativi in corso indiscriminatamente disposta anche per i casi in cui il concedente abbia adempiuto i suoi oneri e in cui, quindi, funzionando normalmente il rapporto, risulta senza dubbio ingiustificata la trasformazione forzosa disposta dal legislatore. Il fine di stabilire equi rapporti sociali, prescritto dall'art. 44 Cost., impone al legislatore ordinario di intervenire per un superiore fine di giustizia, ossia per stabilire un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate a rimuovere cosi' gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei coltivatori all'organizzazione economica del Paese: equilibrio che chiaramente rimane escluso in presenza di una normativa che privilegia smisuratamente e senza alcun valido fondamento razionale una parte a danno dell'altra. Deve ritenersi pertanto non consentita detta conversione forzosa nei confronti del concedente che osserva in maniera adeguata i doveri inerenti alla condirezione dell'impresa mezzadrile, altrimenti la normativa verrebbe a privilegiare smisuratamente, e senza alcun valido fondamento razionale, una parte a danno dell'altra. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost. - l'art. 25 della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente il quale sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 L. 9 maggio 1975 n. 153, o comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel comma primo dello stesso art. 25, la conversione richiesta dal mezzadro o dal colono abbia luogo senza il consenso del concedente stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte