Sentenza 138/1984 (ECLI:IT:COST:1984:138)
Massima numero 11708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/84 G. CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CONTRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - CONCEDENTE IMPRENDITORE A TITOLO PRINCIPALE (EX ART. 12 L. N. 153 DEL 1975) - CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 44 COST. - SITUAZIONE DEL SOGGETTO CHE DEDICA ALLA COLTIVAZIONE DELLA TERRA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO LAVORO, RITRAENDONE ALMENO DUE TERZI DEL REDDITO - DISCIPLINA DI EQUIPARAZIONE AL CONCEDENTE ASSENTEISTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 138/84 G. CONTRATTI AGRARI - CONVERSIONE IN AFFITTO DI CONTRATTI ASSOCIATIVI IN CORSO - CONCEDENTE IMPRENDITORE A TITOLO PRINCIPALE (EX ART. 12 L. N. 153 DEL 1975) - CONTRASTO CON GLI ARTT. 41 E 44 COST. - SITUAZIONE DEL SOGGETTO CHE DEDICA ALLA COLTIVAZIONE DELLA TERRA ALMENO DUE TERZI DEL PROPRIO LAVORO, RITRAENDONE ALMENO DUE TERZI DEL REDDITO - DISCIPLINA DI EQUIPARAZIONE AL CONCEDENTE ASSENTEISTA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Risulta paradigmaticamente incompatibile con l'automatismo della conversione in affitto dei contratti associativi in corso la posizione dell'imprenditore a titolo principale, trattandosi di soggetto che dedica alla coltivazione della terra almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. La figura, individuata dapprima in sede comunitaria (Direttive nn. 159 e 160 del 1972) e poi accolta nella legislazione nazionale, e' stata giustamente considerata pienamente rispondente ai requisiti soggettivi per la proficua gestione del fondo agricolo, prevedendosi nei suoi confronti agevolazioni e incentivi idonei al proseguimento dell'attivita' di un settore generalmente depresso. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost. - l'art. 30 della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui riserva all'imprenditore a titolo principale una disciplina contorta e contraddittoria che, equiparandolo al concedente "assenteista", permette la sua estromissione dall'impresa.
Risulta paradigmaticamente incompatibile con l'automatismo della conversione in affitto dei contratti associativi in corso la posizione dell'imprenditore a titolo principale, trattandosi di soggetto che dedica alla coltivazione della terra almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. La figura, individuata dapprima in sede comunitaria (Direttive nn. 159 e 160 del 1972) e poi accolta nella legislazione nazionale, e' stata giustamente considerata pienamente rispondente ai requisiti soggettivi per la proficua gestione del fondo agricolo, prevedendosi nei suoi confronti agevolazioni e incentivi idonei al proseguimento dell'attivita' di un settore generalmente depresso. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost. - l'art. 30 della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui riserva all'imprenditore a titolo principale una disciplina contorta e contraddittoria che, equiparandolo al concedente "assenteista", permette la sua estromissione dall'impresa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte