Sentenza 138/1984 (ECLI:IT:COST:1984:138)
Massima numero 11710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  03/05/1984;  Decisione del  03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11702  11703  11704  11705  11706  11707  11708  11709


Titolo
SENT. 139/84 A. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PROPRIETA' TERRIERA - COST., ART. 44 - CONTENUTO - RISERVA DI LEGGE RINFORZATA - OBIETTIVI DEMANDATI AL LEGISLATORE - RAZIONALE SFRUTTAMENTO DEL SUOLO ED EQUI RAPPORTI SOCIALI - ATTUAZIONE DI UN PRINCIPIO DI SUPERIORE GIUSTIZIA ECONOMICO-SOCIALE.

Testo
Il legislatore, nel regolare, con la L. 3 maggio 1982 n. 203, la materia concernente la determinazione del canone nel contratto di affitto di fondi rustici, ha tendenzialmente inteso accogliere i rilievi formulati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 155/1972 e 153/1977 e attenersi al dettato costituzionale e, in particolare, all'art. 44 Cost., secondo cui, relativamente alla proprieta' terriera, la legge deve tendere all'obiettivo "di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali". Questa norma contiene una "riserva di legge rinforzata" in quanto indica al legislatore ordinario determinati scopi (che vanno strettamente e teleologicamente collegati e non considerati indipendenti), sicche' questi e' obbligato ad operare rigorosamente nel senso indicato. Pertanto la legge ordinaria deve anche regolare secondo equita' i rapporti suddetti, disciplinandoli, cioe', in base ad un principio di superiore giustizia economico-sociale, e stabilire cosi' un effettivo equilibrio tra le varie categorie interessate, nell'armonica tutela dei valori costituzionalmente protetti: tra i quali viene in rilievo anzitutto, come dispone anche l'art. 9, quinto comma, legge cit., la tutela del lavoro dell'affittuario, dovendosi escludere altresi' che possa esistere nel nostro ordinamento un settore, comunque definito secondo qualificazioni giuridicoformali, in cui possano non trovare applicazione i principi solennemente proclamati anzitutto nell'art. 1 e poi negli artt. 35 e 36 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte