Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 11713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/84 E. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MISURA DEL CANONE PROVVISORIAMENTE DOVUTO (IN CASO DI RITARDO, ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE DELLE TABELLE) - PRETESA INADEGUATEZZA DEL CANONE CON VIOLAZIONE DEI LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NATURA DI MERO ACCONTO DEL CANONE - INCONGRUITA' DEI CRITERI DI COMPARAZIONE A NORME NON OMOGENEE DELLA STESSA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/84 E. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MISURA DEL CANONE PROVVISORIAMENTE DOVUTO (IN CASO DI RITARDO, ANNULLAMENTO O SOSPENSIONE DELLE TABELLE) - PRETESA INADEGUATEZZA DEL CANONE CON VIOLAZIONE DEI LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NATURA DI MERO ACCONTO DEL CANONE - INCONGRUITA' DEI CRITERI DI COMPARAZIONE A NORME NON OMOGENEE DELLA STESSA LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ha per presupposto indefettibile l'identita' o, quanto meno, l'omogeneita' delle situazioni giuridiche comparate. Pertanto non possono fungere da tertia comparationis le altre norme della L. n. 203 del 1982 richiamate dal giudice a quo, che hanno inequivocabilmente un contenuto diverso rispetto alla statuizione dell'impugnato art. 9, comma quarto, della legge stessa, che prevede un canone provvisiorio, ottenuto moltiplicando per settanta volte il reddito dominicale nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle. Parimenti, poiche' si tratta di un acconto (e quindi di una misura provvisoria, contenuta mediamente tra il minimo e il massimo previsti dal comma secondo dell'art. 9, notevolmente aumentata rispetto alla normativa del 1973, che la limitava a 42 volte), deve escludersi che il potere discrezionale spettante al legislatore sia stato esercitato al di la' dei limiti di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, comma quarto, della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui, prevedendo un canone provvisorio per l'affitto ottenuto moltiplicando per settanta il reddito dominicale, nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle, violerebbe il principio di eguaglianza per intrinseca irragionevolezza rispetto ad altre norme della legge medesima).
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. ha per presupposto indefettibile l'identita' o, quanto meno, l'omogeneita' delle situazioni giuridiche comparate. Pertanto non possono fungere da tertia comparationis le altre norme della L. n. 203 del 1982 richiamate dal giudice a quo, che hanno inequivocabilmente un contenuto diverso rispetto alla statuizione dell'impugnato art. 9, comma quarto, della legge stessa, che prevede un canone provvisiorio, ottenuto moltiplicando per settanta volte il reddito dominicale nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle. Parimenti, poiche' si tratta di un acconto (e quindi di una misura provvisoria, contenuta mediamente tra il minimo e il massimo previsti dal comma secondo dell'art. 9, notevolmente aumentata rispetto alla normativa del 1973, che la limitava a 42 volte), deve escludersi che il potere discrezionale spettante al legislatore sia stato esercitato al di la' dei limiti di ragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9, comma quarto, della L. 3 maggio 1982 n. 203, nella parte in cui, prevedendo un canone provvisorio per l'affitto ottenuto moltiplicando per settanta il reddito dominicale, nel caso di ritardo, annullamento o sospensione delle tabelle, violerebbe il principio di eguaglianza per intrinseca irragionevolezza rispetto ad altre norme della legge medesima).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte