Sentenza 49/1994 (ECLI:IT:COST:1994:49)
Massima numero 20327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
09/02/1994; Decisione del
09/02/1994
Deposito del 23/02/1994; Pubblicazione in G. U. 02/03/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 49/94. ARBITRATO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980 (NELLA SPECIE: SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI; MANCATO ACCORDO IN MATERIA DI REVISIONE DELLA MISURA DELL'AGGIO, DEL MINIMO GARANTITO E DEL CANONE FISSO) - PREVISIONE DI ARBITRATO OBBLIGATORIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PER CUI LA FONTE DELL'ARBITRATO NON PUO' PORSI IN UNA VOLONTA' AUTORITATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 49/94. ARBITRATO - CONTROVERSIE IN MATERIA DI ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980 (NELLA SPECIE: SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI; MANCATO ACCORDO IN MATERIA DI REVISIONE DELLA MISURA DELL'AGGIO, DEL MINIMO GARANTITO E DEL CANONE FISSO) - PREVISIONE DI ARBITRATO OBBLIGATORIO - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PER CUI LA FONTE DELL'ARBITRATO NON PUO' PORSI IN UNA VOLONTA' AUTORITATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha gia' piu' volte affermato e nella specie va ribadito, l'arbitrato e' costituzionalmente legittimo solo nell'ipotesi in cui la fonte dell'obbligatorieta' sia conseguente alla concorde volonta' delle parti di vincolarsi a derogare al fondamentale principio della statualita' della giurisdizione. Conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma settimo, d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui dispone che, in caso di mancato accordo tra il Comune ed il concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute, nei contratti in corso, la revisione e' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460. - Nello stesso senso, v. S. nn. 35/1958; 127/1977 e 488/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Come la Corte ha gia' piu' volte affermato e nella specie va ribadito, l'arbitrato e' costituzionalmente legittimo solo nell'ipotesi in cui la fonte dell'obbligatorieta' sia conseguente alla concorde volonta' delle parti di vincolarsi a derogare al fondamentale principio della statualita' della giurisdizione. Conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma settimo, d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui dispone che, in caso di mancato accordo tra il Comune ed il concessionario del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute, nei contratti in corso, la revisione e' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460. - Nello stesso senso, v. S. nn. 35/1958; 127/1977 e 488/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte