Ricorso in via principale - Concisione delle censure - Indicazione specifica, seppure concisa, delle norme impugnate e del parametro ritenuto violato - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità e difetto di motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107, comma 1, 108, 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Il semplice raffronto del contenuto delle disposizioni regionali impugnate con il parametro specificamente evocato è sufficiente, nonostante la concisione delle censure, a consentire di individuare i termini delle questioni, per cui può ritenersi raggiunta la soglia minima di chiarezza richiesta. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 201 del 2018).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva, indicando le ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso, l'impugnativa proposta è ammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020 e n. 187 del 2020).