Regioni (competenza residuale) - Trasporto pubblico locale - Legge statale disciplinante la materia, prima della riforma del Titolo V - Cedevolezza nei confronti di successive leggi regionali - Inapplicabilità del principio della tutela della concorrenza (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa a una disposizione della Regione Calabria che, nel disporre il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di NCC a Ferrovie della Calabria srl, ne alloca la relativa funzione anche in capo alla Regione).
Il fatto che una materia (nel caso di specie: il trasporto pubblico locale) sia divenuta, con la riforma del Titolo V, di competenza regionale residuale, comporta che la normativa precedentemente dettata dallo Stato in materia risulti cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più attuale. (Precedenti: S. 187/2022; S. 38/2021; S. 56/2020 - mass. 42164; S. 164/2019 - mass. 41667; O. 199/2006).
Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e l’esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. (Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42163; S. 137/2018; S. 98/2017; S. 452/2007; S. 401/2007 - mass. 31871).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 118, commi primo e secondo, Cost., dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che, nel disporre il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di NCC a Ferrovie della Calabria srl, ne alloca la relativa funzione anche in capo alla Regione. Nonostante la determinazione dei requisiti per tali autorizzazioni spetti ai comuni, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 21 del 1992, la disposizione impugnata si è limitata a introdurre un ulteriore livello di governo delle autorizzazioni, anche in ragione dell’adeguatezza del servizio; non è violato, pertanto, il principio di sussidiarietà, non essendo ravvisabili esternalità negative e visto anche il fine di potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che concorre a dare effettività alla libertà di circolazione. A tale possibilità di normazione regionale non è possibile nemmeno contrappore la prevalenza della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza – che non può essere così pervasiva – né si può ritenere che le modalità di rilascio delle autorizzazioni al servizio di NCC rientrino tra le funzioni proprie ed indefettibili dell’ente locale). (Precedenti: S. 137/2024; S. 36/2024 - mass. 46052; S. 98/2017 - mass. 41169; S. 22/2014 - mass. 37632; S. 325/2010; S. 247 del 2010; S. 272/2004).