Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 11714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  03/05/1984;  Decisione del  03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11712  11713  11715  11716  11717  11718  11719  11720  17556  17557


Titolo
SENT. 139/84 F. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO PER LE ANNATE AGRARIE DAL 1970-71 AL 1976-77 - COMPATIBILITA' DELL'INGRANAGGIO MOLTIPLICATIVO CON I PRECETTI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' censurabile il legislatore per avere scelto, nella determinazione dei coefficienti di conguaglio per le annate agrarie dal 1970-71 al 1976-77, un mezzo semplice e spedito, fondato sulla considerazione unitaria di alcuni gruppi di annate agrarie al fine di regolare una situazione rispetto alla quale era ben difficile intervenire in concreto con criteri diversi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 - dell'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, concernente il conguaglio per le annate agrarie).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte