Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 11715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  03/05/1984;  Decisione del  03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11712  11713  11714  11716  11717  11718  11719  11720  17556  17557


Titolo
SENT. 139/84 G. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO - ANNATA AGRARIA 1977-78 E ANNATE IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - DIMINUZIONE DEL 30% DEI COEFFICIENTI STABILITI NEGLI ARTT. 9, 10, 13 E 14 DELLA STESSA LEGGE - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIO- NALE PARZIALE.

Testo
E' irrazionale la disposizione dell'art. 15, comma secondo, della legge 3 maggio 1982 n. 203, in virtu' della quale, per le annate agrarie 1977-78 e per quelle in corso all'entrata in vigore della legge stessa, si applicano i coefficienti stabiliti negli artt. 9, 10, 13 e 14, diminuiti del trenta per cento. Invero, per le annate 1977-1978 e successive e' possibile il determinarsi di una situazione in cui il canone risulti in concreto inferiore a quello delle annate precedenti. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 15, comma secondo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, limitatamente alle parole: "diminuiti del trenta per cento".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte