Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 11716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/84 H. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO - OMESSA PREVISIONE DELLA PRODUTTIVITA' DI INTERESSI SULLA SOMMA PER IL PERIODO CONCESSO ALL'AFFITTUARIO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/84 H. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO - OMESSA PREVISIONE DELLA PRODUTTIVITA' DI INTERESSI SULLA SOMMA PER IL PERIODO CONCESSO ALL'AFFITTUARIO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma impuganta - che dispone la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo (di diciotto mesi) concesso all'affittuario dall'art. 15, comma terzo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, per effettuare il pagamento - si inserisce armonicamente nel sistema dettato, in via generale, dal codice civile. Ed invero il locatore-creditore non potrebbe, prima della scadenza del termine di adempimento, pretendere interessi, ne' corrispettivi, trattandosi di credito non esigibile, ne' moratori, non potendo ravvisarsi un inadempimento colpevole prima della scadenza del termine, ne' compensativi, giacche' il capoverso dell'art. 1282 c.c. esclude la produzione di interessi su fitti e pigioni, prima che vi sia stata la costituzione in mora del debitore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, comma quarto, L. 3 maggio 1982, n. 203, per pretesa disparita' di trattamento, disponendosi la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo di diciotto mesi, concesso all'affittuario dal comma precedente per effettuare il pagamento).
La norma impuganta - che dispone la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo (di diciotto mesi) concesso all'affittuario dall'art. 15, comma terzo, della L. 3 maggio 1982 n. 203, per effettuare il pagamento - si inserisce armonicamente nel sistema dettato, in via generale, dal codice civile. Ed invero il locatore-creditore non potrebbe, prima della scadenza del termine di adempimento, pretendere interessi, ne' corrispettivi, trattandosi di credito non esigibile, ne' moratori, non potendo ravvisarsi un inadempimento colpevole prima della scadenza del termine, ne' compensativi, giacche' il capoverso dell'art. 1282 c.c. esclude la produzione di interessi su fitti e pigioni, prima che vi sia stata la costituzione in mora del debitore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 15, comma quarto, L. 3 maggio 1982, n. 203, per pretesa disparita' di trattamento, disponendosi la non produttivita' di interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio, limitatamente al periodo di diciotto mesi, concesso all'affittuario dal comma precedente per effettuare il pagamento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte