Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 11717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/84 I. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - IMPUGNAZIONE DI NORMA NON APPLICABILE (IPOTESI ASTRATTA) NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA` - FATTISPECIE - EFFICACIA DEGLI ACCORDI CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA.
SENT. 139/84 I. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - IMPUGNAZIONE DI NORMA NON APPLICABILE (IPOTESI ASTRATTA) NEL GIUDIZIO DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA` - FATTISPECIE - EFFICACIA DEGLI ACCORDI CON L'ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA.
Testo
La norma denunciata risulta del tutto estranea all'oggetto del giudizio e viene richiamata nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una ipotesi astratta, difettando cosi' il nesso di pregiudizialita' e conseguentemente la rilevanza che costituisce requisito indispensabile per l'ammissibilita' della questione. Ed infatti nel giudizio a quo non si fa questione della validita' di un contratto stipulato in deroga alle norme vigenti ma e' in discussione soltanto l'ammontare del canone. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203, in quanto la possibilita' di stipulare contratti in deroga alle norme vigenti in materia agraria, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, comporterebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti dei nuovi rapporti, che ricuperebbero la loro autonomia contattuale, e quelli dei rapporti gia' in corso, rispetto ai quali la stessa continua ad essere negata, stante l'impossibilita' di reali occasioni di rinegoziare i patti).
La norma denunciata risulta del tutto estranea all'oggetto del giudizio e viene richiamata nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una ipotesi astratta, difettando cosi' il nesso di pregiudizialita' e conseguentemente la rilevanza che costituisce requisito indispensabile per l'ammissibilita' della questione. Ed infatti nel giudizio a quo non si fa questione della validita' di un contratto stipulato in deroga alle norme vigenti ma e' in discussione soltanto l'ammontare del canone. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203, in quanto la possibilita' di stipulare contratti in deroga alle norme vigenti in materia agraria, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria, comporterebbe un'ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti dei nuovi rapporti, che ricuperebbero la loro autonomia contattuale, e quelli dei rapporti gia' in corso, rispetto ai quali la stessa continua ad essere negata, stante l'impossibilita' di reali occasioni di rinegoziare i patti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte