Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 11718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/84 L. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI- COST., ART. 136 - SENTENZE DI ACCOGLIMENTO - OPERANO EX TUNC - PRODUCONO EFFETTI SUI RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ANNULLAMENTO - LIMITI: MATERIA PENALE (COST., ART. 25) E RAPPORTI ESAURITI.
SENT. 139/84 L. CORTE COSTITUZIONALE - DECISIONI- COST., ART. 136 - SENTENZE DI ACCOGLIMENTO - OPERANO EX TUNC - PRODUCONO EFFETTI SUI RAPPORTI SORTI ANTERIORMENTE ALL'ANNULLAMENTO - LIMITI: MATERIA PENALE (COST., ART. 25) E RAPPORTI ESAURITI.
Testo
In base al disposto dell'art. 136 Cost., confermato dall'art. 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, le sentenze di accoglimento operano ex tunc perche' producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimita' sicche', dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono piu' trovare applicazione (salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale). Rimangono pure regolati dalla legge dichiarata invalida i rapporti esauriti, cioe' quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabille conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalita'. Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi. - cfr. S. n. 58/1967.
In base al disposto dell'art. 136 Cost., confermato dall'art. 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, le sentenze di accoglimento operano ex tunc perche' producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di illegittimita' sicche', dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono piu' trovare applicazione (salvo quanto discende dall'art. 25 Cost. per la materia penale). Rimangono pure regolati dalla legge dichiarata invalida i rapporti esauriti, cioe' quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabille conclusione mediante sentenza passata in giudicato, i cui effetti non vengono intaccati dalla successiva pronuncia di incostituzionalita'. Secondo l'orientamento talvolta emerso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. n. 58 del 1967) e il prevalente indirizzo dottrinale, vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi. - cfr. S. n. 58/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte