Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 11719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
03/05/1984; Decisione del
03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/84 M. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO DEL CANONE PER ALCUNE ANNATE AGRARIE - PAGAMENTO DI CANONI EFFETTUATO, SENZA CONTESTAZIONE DEL LOCATORE, PRIMA DEL 29 DICEMBRE 1977 - ESCLUSIONE DEL CONGUAGLIO - PERDURANTE OPERATIVITA' DI NORME GIA' ANNULLATE CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ARBITRARIA ESCLUSIONE DI RAPPORTI NON ESAURITI DALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 136 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 139/84 M. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONGUAGLIO DEL CANONE PER ALCUNE ANNATE AGRARIE - PAGAMENTO DI CANONI EFFETTUATO, SENZA CONTESTAZIONE DEL LOCATORE, PRIMA DEL 29 DICEMBRE 1977 - ESCLUSIONE DEL CONGUAGLIO - PERDURANTE OPERATIVITA' DI NORME GIA' ANNULLATE CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ARBITRARIA ESCLUSIONE DI RAPPORTI NON ESAURITI DALLA APPLICAZIONE DELL'ART. 136 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Allorche' e' pendente il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti relativi a rapporti sorti antecedentemente (e quindi il creditore puo', secondo i principi generali, pretendere quanto ancora gli e' dovuto), non e' consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136 Cost., ricorrendo, come nella specie, all'espediente di introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto pagamento parziale, e di escludere percio' l'acquisto del diritto successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella dichiarata invalida in quanto in tal modo il rapporto non ancora esaurito rimane illegittimamente regolato dalla norma annullata, venendo cosi' indebitamente a ridursi l'operativita' dell'art. 136 Cost.. Ne' potrebbe sorgere dubbio, nella specie, sulle possibilita' della pronuncia di annullamento della disposizione denunciata per il fatto che il giudice a quo ha invocato quale parametro soltanto l'art. 3 della Costituzione: invero il principio di eguaglianza sancito da tale articolo risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, la quale arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti, titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione dell'art. 136 Cost., che in questa sede viene in rilievo come tertium comparationis. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. (in riferimento all'art. 136 Cost.) - l'art. 1, comma terzo, della L. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203 (limitatamente alle parole "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore"), che dispone la definitivita' dei pagamenti dei canoni effettuati, senza contestazione del locatore, anteriormente alla data del 29 dicembre 1977 e quindi esclude i suddetti pagamenti dal conguaglio stabilito dalla legge (in conseguenza delle sentenze nn. 155 del 1972 e 153 del 1977). Viene meno, in dipendenza di questa pronuncia di illegittimita' costituzionale, la diseguaglianza tra locatore e affittuario, dedotta dal giudice a quo sul rilievo che la preclusione era posta dalla norma invalidata solo nei confronti del primo. -cfr. S. nn. 155/1972, 153/1977.
Allorche' e' pendente il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti relativi a rapporti sorti antecedentemente (e quindi il creditore puo', secondo i principi generali, pretendere quanto ancora gli e' dovuto), non e' consentito al legislatore ordinario limitare la portata dell'art. 136 Cost., ricorrendo, come nella specie, all'espediente di introdurre un nuovo onere, non previsto al momento dell'avvenuto pagamento parziale, e di escludere percio' l'acquisto del diritto successivamente riconosciuto dalla legge che ha sostituito quella dichiarata invalida in quanto in tal modo il rapporto non ancora esaurito rimane illegittimamente regolato dalla norma annullata, venendo cosi' indebitamente a ridursi l'operativita' dell'art. 136 Cost.. Ne' potrebbe sorgere dubbio, nella specie, sulle possibilita' della pronuncia di annullamento della disposizione denunciata per il fatto che il giudice a quo ha invocato quale parametro soltanto l'art. 3 della Costituzione: invero il principio di eguaglianza sancito da tale articolo risulta certamente violato dalla disposizione denunciata, la quale arbitrariamente esclude nei confronti di alcuni soggetti, titolari, come gli altri, di rapporti non esauriti, l'applicazione dell'art. 136 Cost., che in questa sede viene in rilievo come tertium comparationis. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. (in riferimento all'art. 136 Cost.) - l'art. 1, comma terzo, della L. 10 maggio 1978 n. 176, richiamato dall'art. 15, comma primo, della L. 3 maggio 1982 n. 203 (limitatamente alle parole "senza contestazione giudiziaria da parte del locatore"), che dispone la definitivita' dei pagamenti dei canoni effettuati, senza contestazione del locatore, anteriormente alla data del 29 dicembre 1977 e quindi esclude i suddetti pagamenti dal conguaglio stabilito dalla legge (in conseguenza delle sentenze nn. 155 del 1972 e 153 del 1977). Viene meno, in dipendenza di questa pronuncia di illegittimita' costituzionale, la diseguaglianza tra locatore e affittuario, dedotta dal giudice a quo sul rilievo che la preclusione era posta dalla norma invalidata solo nei confronti del primo. -cfr. S. nn. 155/1972, 153/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte