Sentenza 139/1984 (ECLI:IT:COST:1984:139)
Massima numero 17556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  03/05/1984;  Decisione del  03/05/1984
Deposito del 07/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11712  11713  11714  11715  11716  11717  11718  11719  11720  17557


Titolo
SENT. 139/84 C. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DETERMINAZIONE DEL CANONE - PROFILO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA

Testo
Non potendo, alla luce della massima che precede, trovare ingresso censure relative all'entita' del canone, deve la Corte costituzionale limitarsi a stabilire se il canone sia talmente basso non solo da svuotare ovvero comprimere enormemente e irrazionalmente il diritto di proprieta', ma anche da impedire l'instaurazione di equi rapporti sociali. Sotto questo profilo, non puo' essere accolta la tesi sostenuta nelle ordinanze di rimessione, secondo cui il reddito dominicale (cui e' collegata la determinazione del canone), essendo fissato in relazione ai valori del 1939, dovrebbe essere rivalutato in proporzione alla perdita di valore della moneta, in ragione, cioe', di cinquecento volte. In realta' non si puo' riferire il canone al solo reddito dominicale (che ne costituisce la componente di base), mentre il mutamento di valore della lira va necessariamente riferito a prezzi (al netto e non al lordo) dei prodotti agricoli. Va intanto escluso che la svalutazione possa agire meccanicamente a favore dei locatari, anche perche' altrimenti ne conseguirebbe che la svalutazione monetaria possa agire direttamente nel senso preteso dai locatori, con conseguente violazione delle norme relative alla tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.) in applicazione delle quali, nei rapporti d'affitto di fondi rustici, viene privilegiata l'equa remunerazione dell'affittuario e della sua famiglia. Del resto le decisioni con cui la Corte (nn. 155 del 1972 e 153 del 1977) ha dichiarato illegittime le L. 11 febbraio 1971 n. 11 e 10 dicembre 1973 n. 814 hanno fatto riferimento alla svalutazione monetaria non per dare ad essa un rilievo meccanico e unilaterale, ma per richiamare gli effetti indotti dalle oscillazioni del valore della moneta sull'intero settore dell'agricoltura e quindi sia sui prezzi di prodotti che sui costi di produzione. Anche in base agli artt. 24 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel caso di canone coattivamente imposto perche' relativo a fondi dati in affitto, il reddito imponibile e' correlato al canone fissato dalla legge. L'infondatezza della questione proposta non impedisce peraltro di riconoscere nel sistema insufficienze ed armonie (dipendenti dal riferimento ai dati catastali del 1939 che perdono sempre piu' idoneita' a rappresentare le caratteristiche dei terreni agricoli) che, se non sono idonee a far dichiarare al momento l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, devono pur sempre essere eliminate dall'ordinamento: pertanto, allorche' entreranno in vigore i nuovi dati catastali (1 gennaio 1985) non potrebbe essere razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio, venendo a configurare il mancato impiego di tali dati ai fini dell'equo canone una ipotesi di intrinseca irrazionalita' della norma fondata su elementi ormai superati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - degli artt. 8, 9, 10 e 13 della L. 3 maggio 1982 n. 203, assumendo che la determinazione del canone effettuata mediante coefficiente di moltiplicazione del reddito dominicale, avrebbe per risultato una misura talmente bassa da annullare sostanzialmente il diritto di proprieta', nonostante l'elevazione dei coefficienti di moltiplicazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte