Ricorso in via principale - Parametri evocati - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale - Conseguente mancata indicazione di parametri statutari (nella specie: di Regione ad autonomia speciale) - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata indicazione delle competenze spettanti alla Regione in virtù dello statuto speciale, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 107, comma 1, 108, 109 e 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019. Il ricorrente riconduce le norme regionali impugnate ad ambiti materiali che coincidono con i limiti individuati dallo statuto speciale quanto all'esercizio delle competenze regionali anche primarie e dunque notoriamente riservati allo Stato. Ciò rende sufficiente, ai soli fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, il richiamo della normativa statale quale "indizio" dell'estraneità delle competenze statutarie ai citati ambiti, senza imporre il confronto espresso con il quadro delle stesse.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate allo statuto. Vi è, tuttavia, la possibilità, sia pur residuale, e comunque legata a ipotesi in cui è evidente l'estraneità delle competenze statutarie ad un certo ambito materiale perché immediatamente riferibile a un titolo di competenza riservato allo Stato, che l'atto introduttivo del giudizio faccia leva unicamente su elementi "indiziari", come la giurisprudenza costituzionale o il quadro della normativa statale, senza confrontarsi espressamente, sia pur in modo sintetico, col quadro delle competenze statutarie. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 174 del 2020 e n. 153 del 2019).