Sentenza 461/1994 (ECLI:IT:COST:1994:461)
Massima numero 21526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
15/12/1994; Decisione del
15/12/1994
Deposito del 30/12/1994; Pubblicazione in G. U. 04/01/1995
Massime associate alla pronuncia:
21527
Titolo
SENT. 461/94 A. REGIONE MOLISE - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - REINQUADRAMENTO IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 1989 - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MASSIMO DI QUARANTOTTO PUNTI PER OTTO ANNI DI SERVIZIO - RIDUZIONE DEL SETTANTACINQUE PER CENTO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO AI LIVELLI DIRIGENZIALI - PREVISIONE, CON SUCCESSIVA LEGGE, DICHIARATA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, CHE LA RIDUZIONE DEBBA COMPUTARSI SUL PUNTEGGIO RICONOSCIUTO PER UN'ANZIANITA' COMPLESSIVA COMUNQUE NON SUPERIORE A OTTO ANNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 461/94 A. REGIONE MOLISE - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI REGIONALI - REINQUADRAMENTO IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 1989 - VALUTAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO MASSIMO DI QUARANTOTTO PUNTI PER OTTO ANNI DI SERVIZIO - RIDUZIONE DEL SETTANTACINQUE PER CENTO AI FINI DELL'INQUADRAMENTO AI LIVELLI DIRIGENZIALI - PREVISIONE, CON SUCCESSIVA LEGGE, DICHIARATA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA, CHE LA RIDUZIONE DEBBA COMPUTARSI SUL PUNTEGGIO RICONOSCIUTO PER UN'ANZIANITA' COMPLESSIVA COMUNQUE NON SUPERIORE A OTTO ANNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, che, con norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 3 legge regionale n. 5 del 1989 riguardante il reinquadramento dei dipendenti regionali, ha stabilito che, per il personale richiedente l'inquadramento ai livelli dirigenziali, la prevista riduzione del settantacinque per cento del punteggio massimo di quarantotto punti per otto anni di anzianita' di servizio non possa calcolarsi sul punteggio relativo all'anzianita' determinata nel suo complesso e quindi anche eventualmente superiore agli anni otto, dovendo invece computarsi sul punteggio relativo ad un'anzianita' complessiva comunque non superiore a otto anni - e quindi fino ad un massimo di trentasei punti -, ha certamente contribuito a ridimensionare il peso - altrimenti eccessivo - della voce "anzianita' di servizio" a vantaggio d'una piu' corretta ponderazione di tutti gli altri elementi utili ai fini del reinquadramento dei dipendenti regionali (in ispecie, i titoli di studio, i concorsi vinti e le specializzazioni). Pertanto tale risultato - riconducibile che sia ad un intervento innovativo, con effetto retroattivo, piuttosto che ad un norma meramente interpretativa - e' di certo sorretto da idoneo e razionale fondamento, rispondente ai valori costituzionali e al canone della ragionevolezza, oltre che alle indicazioni della legislazione statale vigente (v. art. 28 d.lgs. n. 29/1993), costituendo inoltre un intervento di razionalizzazione della legislazione in funzione del principio costituzionale di buon andamento (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16). - Sui principi richiamati v. S. nn. 385/1994, 153/1994 e 6/1994; sulla legge regionale n. 5 del 1989, v. S. n. 56/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
L'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16, che, con norma dichiarata di interpretazione autentica dell'art. 3 legge regionale n. 5 del 1989 riguardante il reinquadramento dei dipendenti regionali, ha stabilito che, per il personale richiedente l'inquadramento ai livelli dirigenziali, la prevista riduzione del settantacinque per cento del punteggio massimo di quarantotto punti per otto anni di anzianita' di servizio non possa calcolarsi sul punteggio relativo all'anzianita' determinata nel suo complesso e quindi anche eventualmente superiore agli anni otto, dovendo invece computarsi sul punteggio relativo ad un'anzianita' complessiva comunque non superiore a otto anni - e quindi fino ad un massimo di trentasei punti -, ha certamente contribuito a ridimensionare il peso - altrimenti eccessivo - della voce "anzianita' di servizio" a vantaggio d'una piu' corretta ponderazione di tutti gli altri elementi utili ai fini del reinquadramento dei dipendenti regionali (in ispecie, i titoli di studio, i concorsi vinti e le specializzazioni). Pertanto tale risultato - riconducibile che sia ad un intervento innovativo, con effetto retroattivo, piuttosto che ad un norma meramente interpretativa - e' di certo sorretto da idoneo e razionale fondamento, rispondente ai valori costituzionali e al canone della ragionevolezza, oltre che alle indicazioni della legislazione statale vigente (v. art. 28 d.lgs. n. 29/1993), costituendo inoltre un intervento di razionalizzazione della legislazione in funzione del principio costituzionale di buon andamento (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1 legge Regione Molise 7 luglio 1993, n. 16). - Sui principi richiamati v. S. nn. 385/1994, 153/1994 e 6/1994; sulla legge regionale n. 5 del 1989, v. S. n. 56/1989. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte