Sentenza 141/1984 (ECLI:IT:COST:1984:141)
Massima numero 13328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/05/1984;  Decisione del  10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13329  13330  13331


Titolo
SENT. N. 141/84 A. AMNISTIA E INDULTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RAZIONALITA' DELLE SCELTE OPERATE. AMNISTIA E INDULTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE DI COLORO CHE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO ABBIANO RIPORTATO CONDANNA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A DUE ANNI DI RECLUSIONE AL TEMPUS COMMISSI DELICTI - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, lett. b), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per quanto attiene alla esclusione dall'amnistia di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi facendosi riferimento alla data della condanna definitiva anziche' al tempus commissi delicti, cosi' determinandosi disparita' di trattamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte