Sentenza 141/1984 (ECLI:IT:COST:1984:141)
Massima numero 13329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/05/1984;  Decisione del  10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13328  13330  13331


Titolo
SENT. N. 141/84 B. AMNISTIA E INDULTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RAZIONALITA' DELLE SCELTE OPERATE. AMNISTIA E INDULTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE DI COLORO CHE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO ABBIANO RIPORTATO CONDANNA A PENE DETENTIVE SUPERIORI A DUE ANNI DI RECLUSIONE PER DELITTI NON COLPOSI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA CONDANNA ANZICHE' AL TEMPUS COMMISSI DELICTI - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questoone di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 in riferimento all'art. 4, comma primo, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., per quanto attiene alla esclusione dal condono di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi facendosi riferimento alla data della condanna definitiva anziche' al tempus commissi delicti, che determinerebbe disparita' di trattamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte