Sentenza 141/1984 (ECLI:IT:COST:1984:141)
Massima numero 13330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/05/1984; Decisione del
10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 141/84 C. AMNISTIA E INDULTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RAZIONALITA' DELLE SCELTE OPERATE. AMNISTIA E INDULTO - IN GENERE - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO DELL'AMNISTIA, OVVERO DEL CONDONO - ESCLUSIONE DI COLORO CHE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO ABBIANO RIPORTATO CONDANNE A PENE DETENTIVE SUPERIORI A DUE ANNI DI RECLUSIONE PER DELITTI NON COLPOSI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA CONDANNA, ANZICHE' AL TEMPUS COMMISSI DELICTI - PRETESO CONTRASTO CON ART. 23 L. N. 87 DEL 1953 (AVENDO I GIUDICI A QUIBUS MOTIVATO IL PROVVEDIMENTO CON MERA RELATIO AD ALTRE ORDINANZE DI RIMESSIONE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. N. 141/84 C. AMNISTIA E INDULTO - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEI BENEFICI - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - RAZIONALITA' DELLE SCELTE OPERATE. AMNISTIA E INDULTO - IN GENERE - CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL GODIMENTO DEL BENEFICIO DELL'AMNISTIA, OVVERO DEL CONDONO - ESCLUSIONE DI COLORO CHE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO ABBIANO RIPORTATO CONDANNE A PENE DETENTIVE SUPERIORI A DUE ANNI DI RECLUSIONE PER DELITTI NON COLPOSI - RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA CONDANNA, ANZICHE' AL TEMPUS COMMISSI DELICTI - PRETESO CONTRASTO CON ART. 23 L. N. 87 DEL 1953 (AVENDO I GIUDICI A QUIBUS MOTIVATO IL PROVVEDIMENTO CON MERA RELATIO AD ALTRE ORDINANZE DI RIMESSIONE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, perche' motivata per relationem, in violazione del precetto di cui all'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, la di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, in relazione all'art. 4, comma primo, lett. b), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e dell'art. 4, comma primo, lett. b), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. per quanto attiene alla esclusione della applicazione della amnistia o del condono di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi facendosi riferimento alla data della condanna definitiva anziche' al tempus commissi delicti, che determinerebbe disparita' di trattamento.
E' inammissibile, perche' motivata per relationem, in violazione del precetto di cui all'art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, la di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma terzo, in relazione all'art. 4, comma primo, lett. b), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e dell'art. 4, comma primo, lett. b), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. per quanto attiene alla esclusione della applicazione della amnistia o del condono di coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a due anni di reclusione, per delitti non colposi facendosi riferimento alla data della condanna definitiva anziche' al tempus commissi delicti, che determinerebbe disparita' di trattamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte