Sentenza 143/1984 (ECLI:IT:COST:1984:143)
Massima numero 13332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/05/1984; Decisione del
10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
13333
Titolo
SENT. N. 143/84 A. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ASSERITA INAPPLICABILITA' DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, COMMA TERZO, C.P. (NEL TESTO INTRODOTTO DALL'ARTICOLO UNICO L. N. 894 DEL 1980) NEI CONFRONTI DI COLORO CHE, A PRESCINDERE DALLA DISSOCIAZIONE, OPERANO LA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INACCOGLIBILITA' DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI UNA UNANIME DELIBERAZIONE LIBERATORIA DEI CONCORRENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. N. 143/84 A. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - ASSERITA INAPPLICABILITA' DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, COMMA TERZO, C.P. (NEL TESTO INTRODOTTO DALL'ARTICOLO UNICO L. N. 894 DEL 1980) NEI CONFRONTI DI COLORO CHE, A PRESCINDERE DALLA DISSOCIAZIONE, OPERANO LA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INACCOGLIBILITA' DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA NORMA - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI UNA UNANIME DELIBERAZIONE LIBERATORIA DEI CONCORRENTI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dedotto profilo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, comma terzo, c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto non prevede, nel testo attuale, introdotto dall'articolo unico della l. 30 dicembre 1980, n. 894, la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla ipotesi della dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio. Poiche' l'inciso "dissociandosi dagli altri", nel contesto della finalita' estorsiva, comporta che il beneficio va applicato sia all'unico agente che recede dal proposito criminoso, rilasciando l'ostaggio, sia a quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti, di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato, dovendosi integrare il dato letterale con quelli della interpretazione teleologica e logico sistematica specificamente utilizzando l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia, la proposta questione deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui alla motivazione.
E' inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza del dedotto profilo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 630, comma terzo, c.p. in relazione all'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto non prevede, nel testo attuale, introdotto dall'articolo unico della l. 30 dicembre 1980, n. 894, la concessione della stessa attenuante anche nei confronti di coloro che, indipendentemente dalla ipotesi della dissociazione, operano comunque la liberazione dell'ostaggio. Poiche' l'inciso "dissociandosi dagli altri", nel contesto della finalita' estorsiva, comporta che il beneficio va applicato sia all'unico agente che recede dal proposito criminoso, rilasciando l'ostaggio, sia a quella dell'unanime decisione di tutti i concorrenti, di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il sequestrato, dovendosi integrare il dato letterale con quelli della interpretazione teleologica e logico sistematica specificamente utilizzando l'argomento cosiddetto "a fortiori" con cui il senso della legge viene esteso dal caso espresso ad uno inespresso, nel quale la ratio della norma si manifesta addirittura con maggiore energia, la proposta questione deve essere dichiarata non fondata, nei sensi di cui alla motivazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte