Sentenza 143/1984 (ECLI:IT:COST:1984:143)
Massima numero 13333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/05/1984; Decisione del
10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
13332
Titolo
SENT. 143/84 B. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA MINIMA IMPORTANZA DELL'OPERA PRESTATA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI PARTECIPAZIONE AL REATO DI CINQUE O PIU' PERSONE - INSINDACABILITA' DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE PERCHE' NELLA SPECIE NON IRRAZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 143/84 B. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. SEQUESTRO DI PERSONA - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELLA MINIMA IMPORTANZA DELL'OPERA PRESTATA - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE NELL'IPOTESI DI PARTECIPAZIONE AL REATO DI CINQUE O PIU' PERSONE - INSINDACABILITA' DELLA SCELTA DEL LEGISLATORE PERCHE' NELLA SPECIE NON IRRAZIONALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.
Poiche' non appare irrazionale il diverso trattamento che il legislatore riserva a chi ha prestato opera di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione di un reato commesso da non piu' di quattro concorrenti, rispetto a quello usato a chi, nella stessa situazione, partecipa all'impresa criminosa promossa da un numero maggiore di persone, trattandosi di discrezionale scelta di politica criminale e in definitiva la sollevata questione si risolve nella richiesta di valutare la congruita' tra reato e sanzione, riservata alla discrezionalita' del legislatore, che ha valutato negativamente, ai fini dell'applicazione dell'attenuante in argomento, la coscienza di partecipare, sia pure con opera di minima importanza ad una impresa delinquenziale di piu' alta pericolosita' oggettiva e di maggiore allarme sociale, la sollevata questione deve essere dichiarata infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte