Sentenza 144/1984 (ECLI:IT:COST:1984:144)
Massima numero 10139
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/05/1984; Decisione del
10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10140
Titolo
SENT. 144/84 A. SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, IN CASO DI CHIAMATA ALLE ARMI, ALLA PRESTAZIONE DEL LAVORO PRESSO IL MEDESIMO DATORE DA ALMENO TRE MESI - ILLEGITTIMITA'.
SENT. 144/84 A. SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, IN CASO DI CHIAMATA ALLE ARMI, ALLA PRESTAZIONE DEL LAVORO PRESSO IL MEDESIMO DATORE DA ALMENO TRE MESI - ILLEGITTIMITA'.
Testo
L'art. 2 del d.l.C.p.S. n. 303 del 1946, nella parte in cui dispone che, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di chiamata alle armi, il lavoratore deve essere, anteriormente alla chiamata stessa, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro da oltre tre mesi, contrasta con gli artt. 3 e 52 Cost., in quanto i giovani si vedono negato o riconosciuto il beneficio di tale conservazione in relazione ad una mera circostanza di ordine temporale, senza che cio' sia razionalmente giustificabile (ne' con l'intento di evitare che un beneficio incondizionatamente riconosciuto si risolva in una remora all'assunzione di giovani in eta' di chiamata alle armi, posto che gli oneri economici a carico del datore di lavoro tenuto alla conservazione del posto si risolvono in quello, particolarmente tenue, dell'accantonamento delle quote di indennita' di anzianita' corrispondenti al periodo di servizio militare prestato; ne' con la particolare esperienza acquisita - in soli tre mesi - dal lavoratore cui e' accordato il trattamento privilegiato); ed in quanto il secondo di detti precetti costituzionali garantisce, senza margini di discrezionalita' l'impregiudicatezza della posizione del cittadino chiamato ad adempiere gli obblighi del servizio le cui modalita' (ed esse sole, non anche quella della conservazione del posto di lavoro) vanno dettate nel rispetto della riserva di legge. - V. S. n. 194/1976.
L'art. 2 del d.l.C.p.S. n. 303 del 1946, nella parte in cui dispone che, ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di chiamata alle armi, il lavoratore deve essere, anteriormente alla chiamata stessa, alle dipendenze del medesimo datore di lavoro da oltre tre mesi, contrasta con gli artt. 3 e 52 Cost., in quanto i giovani si vedono negato o riconosciuto il beneficio di tale conservazione in relazione ad una mera circostanza di ordine temporale, senza che cio' sia razionalmente giustificabile (ne' con l'intento di evitare che un beneficio incondizionatamente riconosciuto si risolva in una remora all'assunzione di giovani in eta' di chiamata alle armi, posto che gli oneri economici a carico del datore di lavoro tenuto alla conservazione del posto si risolvono in quello, particolarmente tenue, dell'accantonamento delle quote di indennita' di anzianita' corrispondenti al periodo di servizio militare prestato; ne' con la particolare esperienza acquisita - in soli tre mesi - dal lavoratore cui e' accordato il trattamento privilegiato); ed in quanto il secondo di detti precetti costituzionali garantisce, senza margini di discrezionalita' l'impregiudicatezza della posizione del cittadino chiamato ad adempiere gli obblighi del servizio le cui modalita' (ed esse sole, non anche quella della conservazione del posto di lavoro) vanno dettate nel rispetto della riserva di legge. - V. S. n. 194/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte