Sentenza 144/1984 (ECLI:IT:COST:1984:144)
Massima numero 10140
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/05/1984; Decisione del
10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10139
Titolo
SENT. 144/84 B. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER EFFETTO DI CHIAMATA ALLE ARMI - MODIFICAZIONE DELLE NORME CHE CONSENTIVANO TALE CESSAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO IN FORZA DELLA PREVIGENTE NORMATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PROPOSTA RELATIVAMENTE A QUEST'ULTIMA.
SENT. 144/84 B. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER EFFETTO DI CHIAMATA ALLE ARMI - MODIFICAZIONE DELLE NORME CHE CONSENTIVANO TALE CESSAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - ESAURIMENTO DEL RAPPORTO IN FORZA DELLA PREVIGENTE NORMATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' PROPOSTA RELATIVAMENTE A QUEST'ULTIMA.
Testo
L'intervenuta cessazione di un rapporto di lavoro, per effetto di chiamata alle armi del lavoratore, in forza dell'art. 6, primo comma, del r.d.l. n. 1825 del 1924, ancorche' seguita da riassunzione di quest'ultimo presso il medesimo datore di lavoro, al termine del servizio di leva, impone di considerare in tal modo esaurito il primo rapporto di lavoro, senza che su di esso possano avere incidenza e forza retroattiva ne' la disposizione successiva del d.l. n. 303 del 1946, che ha concesso ampio spazio alla conservazione del posto di lavoro ed al computo dell'indennita' di anzianita', ne' la solenne dichiarazione dell'art. 52 Cost., con la conseguenza che non e' ammissibile la questione di costituzionalita' della norma suddetta - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 52 Cost., per il diverso trattamento che viene a determinarsi fra chi ha intrattenuto il primo rapporto di lavoro sotto la vigenza del vecchio ordinamento e chi, invece, ha iniziato la sua prima dipendenza sotto l'impero del d.l. n. 303 del 1946 e nella vigenza della Costituzione - in quanto l'una situazione concerne un precedente rapporto concluso e definito per reciproca intesa, con la liquidazione e l'accettazione delle indennita', in legittima aderenza al diritto dell'epoca, e l'altra riguarda un unico rapporto rimasto soltanto sospeso ope legis durante la prestazione del servizio di leva. - V. S. n. 194/1976.
L'intervenuta cessazione di un rapporto di lavoro, per effetto di chiamata alle armi del lavoratore, in forza dell'art. 6, primo comma, del r.d.l. n. 1825 del 1924, ancorche' seguita da riassunzione di quest'ultimo presso il medesimo datore di lavoro, al termine del servizio di leva, impone di considerare in tal modo esaurito il primo rapporto di lavoro, senza che su di esso possano avere incidenza e forza retroattiva ne' la disposizione successiva del d.l. n. 303 del 1946, che ha concesso ampio spazio alla conservazione del posto di lavoro ed al computo dell'indennita' di anzianita', ne' la solenne dichiarazione dell'art. 52 Cost., con la conseguenza che non e' ammissibile la questione di costituzionalita' della norma suddetta - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 52 Cost., per il diverso trattamento che viene a determinarsi fra chi ha intrattenuto il primo rapporto di lavoro sotto la vigenza del vecchio ordinamento e chi, invece, ha iniziato la sua prima dipendenza sotto l'impero del d.l. n. 303 del 1946 e nella vigenza della Costituzione - in quanto l'una situazione concerne un precedente rapporto concluso e definito per reciproca intesa, con la liquidazione e l'accettazione delle indennita', in legittima aderenza al diritto dell'epoca, e l'altra riguarda un unico rapporto rimasto soltanto sospeso ope legis durante la prestazione del servizio di leva. - V. S. n. 194/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte