Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Utilizzazione ed estensione delle graduatorie concorsuali per l'accesso alla qualifica di dirigente - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento, nonché della competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lett. l) e m), e terzo comma, Cost. - dell'art. 107, comma 1, lett. b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, nella parte in cui, modificando il comma 5, lett. c), dell'art. 8 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, interviene sulla disciplina delle graduatorie del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente, eliminando il riferimento all'impiego delle stesse «per un numero pari ai posti messi a concorso», nonché estendendone da due a tre anni il periodo di vigenza. La disposizione regionale impugnata non invade la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, costituendo espressione di quella residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, vincolata solo al rispetto dei limiti costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica. La disciplina contenuta nelle previsioni dell'art. 1, commi 361, 363 e 365, della legge n. 145 del 2018, invocate quali norme statali interposte, è estranea anche alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, invocabile solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, nella specie insussistenti. Né sussiste l'ipotizzato contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, atteso che l'accordo stipulato fra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, poi confluito nel testo del d.lgs. n. 154 del 2019, individua il contributo della medesima Regione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma non indica vincoli di dettaglio inerenti all'ente Regione o ai singoli enti locali. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive, rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017 e n. 251 del 2016).
I principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica. Essi sono individuati nel rispetto del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione, funzionale sia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dai vincoli europei, sia a evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. (Precedenti citati: sentenza n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).