Ordinanza 146/1984 (ECLI:IT:COST:1984:146)
Massima numero 14773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
10/05/1984; Decisione del
10/05/1984
Deposito del 16/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 146/84. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO IRPEF - ISCRIZIONE PROVVISORIA A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE - QUESTIONI SOLLEVATE, DOPO EMANATO IL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 146/84. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ACCERTAMENTO IRPEF - ISCRIZIONE PROVVISORIA A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO - MANCATA PREVISIONE - PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C. - SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE - QUESTIONI SOLLEVATE, DOPO EMANATO IL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 Cost., degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato e attribuendo soltanto all'intendente di Finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria, in quanto le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva emanato e confermato nell'udienza di comparizione il decreto ex art. 700 c.p.c. per cui il giudizio innanzi a lui doveva considerarsi esaurito. - O. n. 8/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 Cost., degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato e attribuendo soltanto all'intendente di Finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria, in quanto le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva emanato e confermato nell'udienza di comparizione il decreto ex art. 700 c.p.c. per cui il giudizio innanzi a lui doveva considerarsi esaurito. - O. n. 8/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte