Sentenza 148/1984 (ECLI:IT:COST:1984:148)
Massima numero 13335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/05/1984;  Decisione del  18/05/1984
Deposito del 24/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13334


Titolo
SENT. N. 148/84 B. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE (DELLE PENE DETENTIVE BREVI) - AMBITO DI APPLICABILITA' - PENA PECUNIARIA - NON SOSTITUIBILITA' DI TALE PENA (COMMINATA ALTERNATIVAMENTE A QUELLA DETENTIVA DALLA LEGGE PENALE, MA APPLICATA ESCLUSIVAMENTE DAL GIUDICE; OVVERO COMMINATA DA SOLA) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto l'eventuale risoluzione del problema prospettato - concernente la sostituibilita' della pena pecuniaria - spetta al legislatore e non rientra nei poteri della Corte, trattandosi di operare con sentenza additiva discrezionali innovazioni al sistema delle sanzioni sostitutive.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte