Ordinanza 149/1984 (ECLI:IT:COST:1984:149)
Massima numero 14774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
18/05/1984; Decisione del
18/05/1984
Deposito del 24/05/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 149/84. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI MOSTI, VINI ED ACETI - IPOTESI DI AGGIUNTA DI SOSTANZE ZUCCHERINE (C.D. ZUCCHERAGGIO) E DI PRODUZIONE DI VINO ARTIFICIALE - IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 149/84. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI MOSTI, VINI ED ACETI - IPOTESI DI AGGIUNTA DI SOSTANZE ZUCCHERINE (C.D. ZUCCHERAGGIO) E DI PRODUZIONE DI VINO ARTIFICIALE - IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio sia l'ipotesi di preparazione di vino c.d. "industriale" o "artificiale" sia quella, meno grave, di aggiunta di zucchero a vino genuino allo scopo di migliorarne le qualita' organolittiche o di aumentarne la gradazione alcoolica, in quanto il giudice a quo non ha svolto la benche' minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi solo ad affermarla apoditticamente. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perche' gia' decise, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 sia in riferimento all'art. 3 (identica alla sopradescritta questione) che all'art. 76 Cost. (v. al riguardo la S. n. 188/1982 e Ord. nn. 19/1983, 51/1983 e 369/1983).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio sia l'ipotesi di preparazione di vino c.d. "industriale" o "artificiale" sia quella, meno grave, di aggiunta di zucchero a vino genuino allo scopo di migliorarne le qualita' organolittiche o di aumentarne la gradazione alcoolica, in quanto il giudice a quo non ha svolto la benche' minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi solo ad affermarla apoditticamente. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, perche' gia' decise, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 sia in riferimento all'art. 3 (identica alla sopradescritta questione) che all'art. 76 Cost. (v. al riguardo la S. n. 188/1982 e Ord. nn. 19/1983, 51/1983 e 369/1983).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte