Ordinanza 152/1984 (ECLI:IT:COST:1984:152)
Massima numero 14777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/05/1984;  Decisione del  18/05/1984
Deposito del 24/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14778


Titolo
ORD. 152/84 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA DI REGISTRO - PENA PECUNIARIA PER INSUFFICIENTE DICHIARAZIONE DI VALORE IN ATTO DI COMPRAVENDITA - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI E LIBERTA' DELL'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, comma primo, e 41, comma primo, Cost. - dell'art. 69 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata in base al presupposto che la legge prenda in considerazione come base imponibile esclusivamente il valore venale dell'immobile, e che la pena pecuniaria, prevista per la oggettiva differenza superiore ad un quarto fra dichiarato ed accertato, si riferisca anche a comportamenti assolutamente incolpevoli, per cui: a) vi sarebbe una palese discriminazione nei confronti della generalita' per la quale, secondo il sistema che caratterizza l'ordinamento giuridico, il sorgere di una responsabilita' e la soggezione di una sanzione di qualsivoglia natura sarebbero subordinati all'esistenza di un comportamento volontario, imputabile a titolo di dolo, o, quantomeno, di colpa; b) il cittadino verrebbe privato della possibilita' di far valere in giudizio l'assenza di qualsiasi colpevolezza nella sua condotta; c) ne risulterebbe limitata la liberta' dell'iniziativa economica privata, che verrebbe privata dei risultati conseguiti dalla parte nel libero gioco delle leggi economiche della domanda e dell'offerta in relazione alle particolari condizioni dei contraenti. Nelle more e' infatti sopravvenuto il d.l. 10 luglio 1982, n. 425, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che al terzo comma dell'art. 31 ha stabilito che, in tema di controversie relative a valutazioni in materia di imposta di registro, "le sopratasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto..."; di conseguenza - non avendo, nella specie, il contribuente nemmeno impugnato la valutazione dell'Ufficio, ma soltanto l'applicazione della pena pecuniaria, per la qual ragione e' da ritenersi che il tributo dovuto sia stato assolto, e, comunque, attesa la detta sopravvenienza -, si rende opportuno che la Commissione tributaria remittente riconsideri l'attualita' della rilevanza della dedotta questione alla luce della nuova normativa. - S. n. 76/1966, in cui si rileva che in tutto il sistema tributario e' diffuso un complesso di sanzioni collegate a "fatti obbiettivi" di inadempimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte