Ordinanza 153/1984 (ECLI:IT:COST:1984:153)
Massima numero 14779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  18/05/1984;  Decisione del  18/05/1984
Deposito del 24/05/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 153/84. PROCESSO PENALE - REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - EFFETTI RISPETTO AL RESPONSABILE CIVILE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 115 c.p.p. ove si dispone che la citazione o l'intervento del responsabile civile non abbia effetto se interviene la revoca espressa o tacita della costituzione di parte civile, in quanto il giudice a quo non si e' nemmeno posto la questione della rilevanza, omettendo qualunque motivazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte