Sentenza 154/1984 (ECLI:IT:COST:1984:154)
Massima numero 10055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  05/06/1984;  Decisione del  05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 154/84. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - NOMINA DEI COMPONENTI - REQUISITI - ASSERITA INIDONEITA' A SVOLGERE LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'ordinamento giudiziario da un lato prevede giudici monocratici, quali i "conciliatori", senza prescrivere per essi alcun requisito specifico di idoneita', dall'altro concerne esclusivamente i giudici ordinari: pertanto l'art. 102, primo comma, Cost. non e' idoneo a fungere da parametro costituzionale per la valutazione della legittimita' di norme riguardanti giudici speciali, sia pur revisionati, quali sono le Commissioni tributarie. D'altra parte l'idoneita' dei componenti di queste ultime a svolgere le loro funzioni non e' garantita soltanto dal possesso del diploma di istruzione di secondo grado, ma e' assicurata da un complesso procedimento di scelta. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 102, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Altri parametri e norme interposte