Ordinanza 156/1984 (ECLI:IT:COST:1984:156)
Massima numero 14780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
05/06/1984; Decisione del
05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 156/84. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - TUTELA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 156/84. LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE - TRATTAMENTO GIURIDICO-ECONOMICO - TUTELA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE E OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 come modificato dalla l. 24 luglio 1957, n. 633, nella parte in cui sancisce l'improponibilita' dell'azione giudiziaria non promossa nel termine di sessanta giorni successivi alla risposta dell'azienda o alla mancata risposta entro i trenta giorni dalla presentazione del reclamo gerarchico, in quanto il giudice a quo si e' limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualunque motivazione e ogni minimo cenno alla concreta fattispecie. - S. n. 93/1979.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 10 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 come modificato dalla l. 24 luglio 1957, n. 633, nella parte in cui sancisce l'improponibilita' dell'azione giudiziaria non promossa nel termine di sessanta giorni successivi alla risposta dell'azienda o alla mancata risposta entro i trenta giorni dalla presentazione del reclamo gerarchico, in quanto il giudice a quo si e' limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualunque motivazione e ogni minimo cenno alla concreta fattispecie. - S. n. 93/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte