Ordinanza 157/1984 (ECLI:IT:COST:1984:157)
Massima numero 14267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  05/06/1984;  Decisione del  05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14266


Titolo
ORD. 157/84 B. REGIONE PUGLIA - NORME PER AGEVOLARE LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - DELEGABILITA' AGLI ASSESSORI REGIONALI DI FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CON POTESTA' DI EMANARE ATTI AMMINISTRATIVI CON EFFICACIA ESTERNA - QUESTIONI GIA' DECISE IN VIA DI PRINCIPIO - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 121 Cost., dell'art. 15 della legge Regione Puglia 23 giugno 1976, n. 16, nella parte in cui prevede la delegabilita' agli assessori regionali di funzioni proprie del Presidente della giunta regionali, in quanto la Corte ha gia' affermato il principio in base al quale la delega di funzioni della giunta regionale agli assessori e l'attribuzione agli stessi della competenza ad emanare atti amministrativi con rilevanza esterna, non contrastano con l'invocato principio costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte