Ordinanza 158/1984 (ECLI:IT:COST:1984:158)
Massima numero 14859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  05/06/1984;  Decisione del  05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 158/84. REGIONE SICILIA - LAVORI PUBBLICI - OPERE DI COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITA' MONTANE - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO - COMPETENZA DEL SINDACO AD EMANARE I RELATIVI PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 Stat. spec. reg. Sic., dell'art. 2 l. reg. Sic. 10 agosto 1978, n. 35, nella parte in cui attribuisce al sindaco, in materia di opere pubbliche dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennita' di esproprio, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione stessa. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2 l. reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost. (v. al riguardo sentenza n. 319/1983 e ordinanze nn. 42/1984 e 71/1984).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 14  lett.s)

regio decreto legge  15/05/1946  n. 455  art. 20