Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Estensione della indennità non pensionabile agli autisti di rappresentanza - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019 che, sostituendo il comma 22 dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 2017, dispone che l'indennità mensile non pensionabile prevista dall'art. 110, sesto comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, è corrisposta, oltre che agli addetti di segreteria, agli autisti di rappresentanza. La norma regionale impugnata dal Governo, regola uno degli istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato con conseguente lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Nessun rilievo riveste la circostanza che essa sia intervenuta solo a puntualizzare una disciplina introdotta dalla norma sostituita e che quest'ultima non fosse stata impugnata, atteso che ha non solo riprodotto la previsione dell'estensione dell'indennità operata dalla norma sostituita, rinnovando la lesione, ma ha anche ulteriormente esteso la categoria dei beneficiari dell'indennità. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 7 del 2011, n. 332 del 2010, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. Tale disciplina è, pertanto, retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 196 del 2018, n. 175 del 2017 e n. 72 del 2017).