Ordinanza 161/1984 (ECLI:IT:COST:1984:161)
Massima numero 14781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  05/06/1984;  Decisione del  05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 161/84. REGIONE PIEMONTE - OPERE DI PUBBLICA UTILITA' DI ACQUISIZIONE O COMPETENZA COMUNALE - DELEGA AI SINDACI AD ESERCITARE LE RELATIVE FUNZIONI ESPROPRIATIVE - QUESTIONE ANALOGA GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 Cost., dell'art. 71, primo comma, l. reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, nella parte in cui prevede la delega ai sindaci dei comuni con oltre 10.000 abitanti della competenza ad esercitare funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilita' di acquisizione o competenza comunale. Infatti questione analoga, relativa all'art. 13 della l. reg. Lazio 17 agosto 1974, n. 41, recante disposizione simile a quella impugnata, e' stata gia' dichiarata non fondata e il giudice remittente non ha prospettato nuovi argomenti che possano indurre ad una decisione diversa. - S. n. 319/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte