Ordinanza 162/1984 (ECLI:IT:COST:1984:162)
Massima numero 14782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  05/06/1984;  Decisione del  05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 162/84. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI APPLICABILI A CASI DI DEFINIZIONE IN VIA BREVE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), - concernenti le sanzioni per le violazioni in via breve e i presupposti per la definizione in via breve - in quanto l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte