Ordinanza 162/1984 (ECLI:IT:COST:1984:162)
Massima numero 14782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
05/06/1984; Decisione del
05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 162/84. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI APPLICABILI A CASI DI DEFINIZIONE IN VIA BREVE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 162/84. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI APPLICABILI A CASI DI DEFINIZIONE IN VIA BREVE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), - concernenti le sanzioni per le violazioni in via breve e i presupposti per la definizione in via breve - in quanto l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), - concernenti le sanzioni per le violazioni in via breve e i presupposti per la definizione in via breve - in quanto l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte