Ordinanza 163/1984 (ECLI:IT:COST:1984:163)
Massima numero 14783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  05/06/1984;  Decisione del  05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 163/84. REATO IN GENERE - PECULATO E FALSO MATERIALE COMMESSO DAL PUBBLICO UFFICIALE - DIFESA DEL RISPARMIO E DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., degli artt. 314 (Peculato) e 476 (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) in relazione agli artt. 1 e 25 r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 (Difesa del risparmio e disciplina della funzione creditizia), in quanto l'ordinanza di rimessione - inosservanza dell'art. 23 legge n. 87/1953 - non contiene ne' un accenno alla fattispecie concreta ne' motivazione sulla rilevanza. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 43

Altri parametri e norme interposte