Ordinanza 164/1984 (ECLI:IT:COST:1984:164)
Massima numero 14860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
05/06/1984; Decisione del
05/06/1984
Deposito del 07/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 164/84. REATO IN GENERE - PECULATO - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA - OMESSA MOTIVAZIONE E MANCATA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 164/84. REATO IN GENERE - PECULATO - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - RILEVANZA - OMESSA MOTIVAZIONE E MANCATA INDICAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dell'art. 314 c.p. (Peculato) in quanto il giudice a quo - in contrasto con l'art. 23 legge n. 87/1953 - ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza e non ha fatto alcun cenno alla fattispecie concreta. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 Cost., dell'art. 314 c.p. (Peculato) in quanto il giudice a quo - in contrasto con l'art. 23 legge n. 87/1953 - ha omesso qualunque motivazione sulla rilevanza e non ha fatto alcun cenno alla fattispecie concreta. - O. nn. 299/1983, 6/1984 e 7/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 47
Altri parametri e norme interposte