Sentenza 168/1984 (ECLI:IT:COST:1984:168)
Massima numero 10057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE STEFANO - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
05/06/1984; Decisione del
05/06/1984
Deposito del 08/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10056
Titolo
SENT. 168/84 B. FAMIGLIA - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 - CONCORSO DI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL FIGLIO NATURALE IN MISURA PARI ALLA META' DI QUELLA ATTRIBUITA AL FIGLIO LEGITTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DEI FIGLI NATURALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 168/84 B. FAMIGLIA - SUCCESSIONI APERTESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151 - CONCORSO DI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL FIGLIO NATURALE IN MISURA PARI ALLA META' DI QUELLA ATTRIBUITA AL FIGLIO LEGITTIMO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DEI FIGLI NATURALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di trattamento (esistente prima della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151) tra figli legittimi e figli naturali in ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione (in quanto la quota spettante ai secondi era determinata in misura pari alla meta' di quella riservata ai primi), appare giustificata dall'esigenza, sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realta' sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalita', la disposizione denunciata (tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 151/75) rientra nell'ambito che il precetto costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 541 cod. civ., abrogato dell'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151). - cfr. S. nn. 79/1969, 50/1973, 82/1974.
La diversita' di trattamento (esistente prima della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151) tra figli legittimi e figli naturali in ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione (in quanto la quota spettante ai secondi era determinata in misura pari alla meta' di quella riservata ai primi), appare giustificata dall'esigenza, sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realta' sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalita', la disposizione denunciata (tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 151/75) rientra nell'ambito che il precetto costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 541 cod. civ., abrogato dell'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151). - cfr. S. nn. 79/1969, 50/1973, 82/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte