Sentenza 170/1984 (ECLI:IT:COST:1984:170)
Massima numero 9754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
05/06/1984; Decisione del
05/06/1984
Deposito del 08/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 170/84. COMUNITA' EUROPEE - NORME COMUNITARIE - LEGGI NAZIONALI, ANTERIORI O SUCCESSIVE - COGNIZIONE DEL GIUDICE COMUNE - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 170/84. COMUNITA' EUROPEE - NORME COMUNITARIE - LEGGI NAZIONALI, ANTERIORI O SUCCESSIVE - COGNIZIONE DEL GIUDICE COMUNE - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nelle materie riservate alla normazione delle Comunita' europee il giudice ordinario deve applicare direttamente la norma comunitaria (nella specie, regolamento), la quale prevale sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva; ne' puo' il giudice stesso denunciare alla Corte costituzionale, in riferimento all'art. 11 Cost., la detta incompatibilita'. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695, per la parte in cui impedisce di rispettare la normativa comunitaria in materia di prelievi agricoli.
Nelle materie riservate alla normazione delle Comunita' europee il giudice ordinario deve applicare direttamente la norma comunitaria (nella specie, regolamento), la quale prevale sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva; ne' puo' il giudice stesso denunciare alla Corte costituzionale, in riferimento all'art. 11 Cost., la detta incompatibilita'. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 22 settembre 1978 n. 695, per la parte in cui impedisce di rispettare la normativa comunitaria in materia di prelievi agricoli.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n. 0
art. 177
trattato cee
n. 0
art. 189