Sentenza 171/1984 (ECLI:IT:COST:1984:171)
Massima numero 11461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
14/06/1984; Decisione del
14/06/1984
Deposito del 20/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 171/84. REGIONE SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - AMMINISTRATORI ENTI OSPEDALIERI - CESSAZIONE DALLE FUNZIONI ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA NORMA - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 171/84. REGIONE SICILIA - ASSEMBLEA REGIONALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - AMMINISTRATORI ENTI OSPEDALIERI - CESSAZIONE DALLE FUNZIONI ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA NORMA - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La piena attuazione dell'art. 51, comma 1 Cost. richiede, che le situazioni di ineleggibilita', siano ridotte a situazioni di incompatibilita' secondo la giurisprudenza di questa Corte e secondo i principi della legislazione statale, al cui rispetto e' astretta anche la potesta' legislativa della Regione siciliana. E' pertanto illegittimo il combinato disposto del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art.10 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29 - come modificato dall'art. 1 della l.r. 13 luglio 1972 n.33 e dall'art. 33 l.r. 6 gennaio 1981 n. 6 - nella parte in cui e' prevista la ineleggibilita' dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra causa, almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dall'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi. - cfr. Sent. n. 129/1975; 45/1977; 129/1977 - cfr. Sent. n. 105/1957; 26/1965 - cfr. Sent. n. 108/1969; 189/1971
La piena attuazione dell'art. 51, comma 1 Cost. richiede, che le situazioni di ineleggibilita', siano ridotte a situazioni di incompatibilita' secondo la giurisprudenza di questa Corte e secondo i principi della legislazione statale, al cui rispetto e' astretta anche la potesta' legislativa della Regione siciliana. E' pertanto illegittimo il combinato disposto del primo comma n. 4 e dell'ultimo comma dell'art.10 della legge regionale siciliana 20 marzo 1951 n. 29 - come modificato dall'art. 1 della l.r. 13 luglio 1972 n.33 e dall'art. 33 l.r. 6 gennaio 1981 n. 6 - nella parte in cui e' prevista la ineleggibilita' dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, i quali non siano cessati dalle loro funzioni, in conseguenza di dimissioni o di altra causa, almeno 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali, ovvero, in caso di scioglimento anticipato dall'Assemblea regionale siciliana, entro dieci giorni dalla data del decreto di convocazione dei comizi. - cfr. Sent. n. 129/1975; 45/1977; 129/1977 - cfr. Sent. n. 105/1957; 26/1965 - cfr. Sent. n. 108/1969; 189/1971
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte