Sentenza 173/1984 (ECLI:IT:COST:1984:173)
Massima numero 13320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
14/06/1984; Decisione del
14/06/1984
Deposito del 20/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 173/84. REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO A QUELLO PIU' MITE PREVISTO PER LA INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA AL SUPERIORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 173/84. REATI MILITARI - VIOLENZA AD INFERIORE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO RISPETTO A QUELLO PIU' MITE PREVISTO PER LA INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA AL SUPERIORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Successivamente alla pronuncia della Corte che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 186, commi primo e secondo, c.p.m.p., di modo che al reato di insubordinazione con violenza al superiore si applicano le pene previste nel codice penale comune, e' mancato l'intervento del legislatore su tutta la materia e ne e' derivata una irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla stessa illecita condotta, a seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore. Disparita' che, pur in attesa della auspicata riforma, va eliminata; pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 195 comma primo c.p.m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni". - S. 103/1982.
Successivamente alla pronuncia della Corte che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art. 186, commi primo e secondo, c.p.m.p., di modo che al reato di insubordinazione con violenza al superiore si applicano le pene previste nel codice penale comune, e' mancato l'intervento del legislatore su tutta la materia e ne e' derivata una irrazionale ed ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla stessa illecita condotta, a seconda che essa sia compiuta dall'inferiore oppure dal superiore. Disparita' che, pur in attesa della auspicata riforma, va eliminata; pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 195 comma primo c.p.m.p., limitatamente alle parole "con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni". - S. 103/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte