Ordinanza 175/1984 (ECLI:IT:COST:1984:175)
Massima numero 14785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
14/06/1984; Decisione del
14/06/1984
Deposito del 20/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 175/84. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA - TESTIMONIANZA - INCAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE CHE POTREBBE LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - ESPRESSA PREVISIONE PER IL GIUDICE DEL LAVORO DEL POTERE DI INTERROGARE LIBERAMENTE DETTE PERSONE SUI FATTI DI CAUSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI AGIRE IN GIUDIZIO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROSPETTATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 175/84. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA - TESTIMONIANZA - INCAPACITA' A TESTIMONIARE - PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE CHE POTREBBE LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - ESPRESSA PREVISIONE PER IL GIUDICE DEL LAVORO DEL POTERE DI INTERROGARE LIBERAMENTE DETTE PERSONE SUI FATTI DI CAUSA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI AGIRE IN GIUDIZIO - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROSPETTATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente per insufficiente motivazione in punto di rilevanza gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 246 cod. proc. civ., che vieta di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio; questione sollevata con riguardo all'art. 421, ultimo comma, stesso codice, che, nel testo novellato, prevede espressamente per il giudice del lavoro il potere di interrogare liberamente sui fatti di causa anche quelle persone che sono incapaci a testimoniare a norma dell'art. 246 citato o a cui sia vietato a norma del successivo art. 247, per cui l'incapacita' a testimoniare, sancita dalla disposizione impugnata, piu' non vigerebbe per il rito speciale e per le controversie di cui agli artt. 30 e 45 richiamati nell'art. 46 legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazione di immobili urbani. - S. n. 139/1975, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo illegittimo l'art. 247 cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce il divieto di testimoniare per il coniuge ancorche' separato, i parenti e affini in linea retta e coloro che sono legati da vincoli di affiliazione.
Vanno restituiti al giudice rimettente per insufficiente motivazione in punto di rilevanza gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, Cost. - dell'art. 246 cod. proc. civ., che vieta di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio; questione sollevata con riguardo all'art. 421, ultimo comma, stesso codice, che, nel testo novellato, prevede espressamente per il giudice del lavoro il potere di interrogare liberamente sui fatti di causa anche quelle persone che sono incapaci a testimoniare a norma dell'art. 246 citato o a cui sia vietato a norma del successivo art. 247, per cui l'incapacita' a testimoniare, sancita dalla disposizione impugnata, piu' non vigerebbe per il rito speciale e per le controversie di cui agli artt. 30 e 45 richiamati nell'art. 46 legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di locazione di immobili urbani. - S. n. 139/1975, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo illegittimo l'art. 247 cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce il divieto di testimoniare per il coniuge ancorche' separato, i parenti e affini in linea retta e coloro che sono legati da vincoli di affiliazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte