Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Disciplina dei limiti di spesa per le assunzioni di personale della polizia locale da parte delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e dei Comuni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali statali di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 109 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, là dove stabilisce che per le assunzioni di personale della polizia locale relative all'anno 2019, nonché con riferimento alle procedure concorsuali già avviate nell'anno 2018 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della medesima legge, le Unioni territoriali intercomunali (UTI) e i Comuni della Regione continuano ad applicare l'art. 56, comma 20-ter, della legge n. 18 del 2016, che prevede la possibilità di procedere ad assunzioni anche oltre il limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Il d.l. n. 34 del 2019 - il cui art. 33 è evocato congiuntamente all'art. 35-bis del d.l. n. 113 del 2018 quali parametri interposti - dimostra, all'art. 33-ter, la non vincolatività, in radice, per la Regione resistente di entrambe le disposizioni evocate, in quanto, nell'inserire i commi da 875-bis a 875-septies all'art. 1 della legge n. 145 del 2018, disciplina dettagliatamente le specifiche forme del contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in applicazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale sono stati individuati i principi generali di coordinamento della finanza pubblica specificamente vincolanti per la medesima Regione.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica - che le Regioni ad autonomia speciale sono tenute a rispettare - devono essere individuati nell'osservanza del principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012).