Sentenza 178/1984 (ECLI:IT:COST:1984:178)
Massima numero 9737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
14/06/1984; Decisione del
14/06/1984
Deposito del 20/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9736
Titolo
SENT. 178/84 B. TRIBUTI (IN GENERE) - ILOR - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 599, ART. 7, ULTIMO COMMA - REDDITI AGRARI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO - DEDUZIONI SULL'IMPONIBILE - ONERE DELLA RICHIESTA NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA LEGGE DI DELEGA 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 4, N. 5 - INSUSSISTENZA - TERMINI PREVISTI PER LA RICHIESTA - NON HANNO CARATTERE PERENTORIO.
SENT. 178/84 B. TRIBUTI (IN GENERE) - ILOR - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N. 599, ART. 7, ULTIMO COMMA - REDDITI AGRARI D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO - DEDUZIONI SULL'IMPONIBILE - ONERE DELLA RICHIESTA NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA LEGGE DI DELEGA 9 OTTOBRE 1971 N. 825, ART. 4, N. 5 - INSUSSISTENZA - TERMINI PREVISTI PER LA RICHIESTA - NON HANNO CARATTERE PERENTORIO.
Testo
L'art. 7 d.P.R. 29 settemre 1973 n. 599, il quale prevede per l'imposta locale sui redditi deduzioni dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo, sotto determinate condizioni soggettive, subordina anche esse deduzioni ad una richiesta da enunciare nella dichiarazione dei redditi o, in caso di esonero dalla dichiarazione, ad una denuncia da presentare all'ufficio entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Non trattandosi di termini perentori, richiesta e denuncia hanno solo lo scopo di sollecitare l'ufficio ad accertare i presupposti dell'imposizione ossia di rendere piu' spedita la definizione del rapporto tributario, onde il fatto che esse non siano specificamente previste nella norma di delega contenuta nell'art. 4 n. 5 l. 9 ottore 1971 n. 825 non integra una violazione degli artt. 76 e 77 Cost.
L'art. 7 d.P.R. 29 settemre 1973 n. 599, il quale prevede per l'imposta locale sui redditi deduzioni dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo, sotto determinate condizioni soggettive, subordina anche esse deduzioni ad una richiesta da enunciare nella dichiarazione dei redditi o, in caso di esonero dalla dichiarazione, ad una denuncia da presentare all'ufficio entro i termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Non trattandosi di termini perentori, richiesta e denuncia hanno solo lo scopo di sollecitare l'ufficio ad accertare i presupposti dell'imposizione ossia di rendere piu' spedita la definizione del rapporto tributario, onde il fatto che esse non siano specificamente previste nella norma di delega contenuta nell'art. 4 n. 5 l. 9 ottore 1971 n. 825 non integra una violazione degli artt. 76 e 77 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte