Sentenza 180/1984 (ECLI:IT:COST:1984:180)
Massima numero 13323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
21/06/1984; Decisione del
21/06/1984
Deposito del 27/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 180/84 C. CAMBIO E VALUTA - REATI VALUTARI - RESIDENZA A FINI VALUTARI - COSTITUZIONE DI DISPONIBILITA' VALUTARIE ALL'ESTERO DEI CITTADINI ITALIANI - DIVIETO - NON APPLICABILITA' PER LE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O ARTIGIANALE SVOLTE ALL'ESTERO DA LAVORATORI CON RESIDENZA IN ITALIA - ESCLUSIONE DALLO STESSO BENEFICIO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DAL LAVORATORE AUTONOMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 180/84 C. CAMBIO E VALUTA - REATI VALUTARI - RESIDENZA A FINI VALUTARI - COSTITUZIONE DI DISPONIBILITA' VALUTARIE ALL'ESTERO DEI CITTADINI ITALIANI - DIVIETO - NON APPLICABILITA' PER LE ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE O ARTIGIANALE SVOLTE ALL'ESTERO DA LAVORATORI CON RESIDENZA IN ITALIA - ESCLUSIONE DALLO STESSO BENEFICIO PER LE ATTIVITA' SVOLTE DAL LAVORATORE AUTONOMO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Nell'ambito delle ipotesi di costituzione di disponibilita' valutarie all'estero, effettuate da cittadini italiani che abbiano conservato la residenza anagrafica in Italia, appare irrazionale sottrarre alla situazione di illegalita' (ed alle conseguenti sanzioni penali) le sole forme di lavoro dipendente e di attivita' artigianale e non estendere tale beneficio anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V c.c. esplicato alle medesime condizioni. Tale esclusione determina una ingiustificata disparita' di trattamento penale con violazione del principio di eguaglianza e in riferimento alla tutela assicurata dall'art. 35 Cost. al lavoro italiano all'estero in tutte le sue forme ed applicazioni, tenuto conto altresi' che sia il lavoro autonomo che quello artigianale o subordinato procurano redditi scaturenti da attivita' lavorative che non implicano esportazioni di capitali dall'Italia. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., l'art. 1, u.co., D. L. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 L. di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 L. 8 ottobre 1976 n. 689.
Nell'ambito delle ipotesi di costituzione di disponibilita' valutarie all'estero, effettuate da cittadini italiani che abbiano conservato la residenza anagrafica in Italia, appare irrazionale sottrarre alla situazione di illegalita' (ed alle conseguenti sanzioni penali) le sole forme di lavoro dipendente e di attivita' artigianale e non estendere tale beneficio anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo III del libro V c.c. esplicato alle medesime condizioni. Tale esclusione determina una ingiustificata disparita' di trattamento penale con violazione del principio di eguaglianza e in riferimento alla tutela assicurata dall'art. 35 Cost. al lavoro italiano all'estero in tutte le sue forme ed applicazioni, tenuto conto altresi' che sia il lavoro autonomo che quello artigianale o subordinato procurano redditi scaturenti da attivita' lavorative che non implicano esportazioni di capitali dall'Italia. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 35 Cost., l'art. 1, u.co., D. L. 4 marzo 1976, n. 31, come modificato dall'art. 1 L. di conversione 30 aprile 1976 n. 159, ed ulteriormente modificato dall'art. 2 L. 8 ottobre 1976 n. 689.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte