Sentenza 181/1984 (ECLI:IT:COST:1984:181)
Massima numero 10142
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
21/06/1984; Decisione del
21/06/1984
Deposito del 27/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 181/84. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - DISCIPLINA TRANSITORIA (A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO) INTESA AD EVITARE CUMULI FRA LE DUE INDENNITA' E AD ASSICURARE LA PRECEDENTE ANCHE A COLORO CHE NON AVESSERO ANCORA RAGGIUNTO L'ANZIANITA' SUFFICIENTE A CONSEGUIRE LA NUOVA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI COSI' INTERPRETATE.
SENT. 181/84. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ENTI LOCALI - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - DISCIPLINA TRANSITORIA (A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO) INTESA AD EVITARE CUMULI FRA LE DUE INDENNITA' E AD ASSICURARE LA PRECEDENTE ANCHE A COLORO CHE NON AVESSERO ANCORA RAGGIUNTO L'ANZIANITA' SUFFICIENTE A CONSEGUIRE LA NUOVA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI COSI' INTERPRETATE.
Testo
Una corretta esegesi dell'art. 16 della legge n. 152 del 1968 (introduttiva dell'indennita' premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali) impone di ritenere che in tanto viene soppressa la precedente indennita' di cessazione del rapporto per i dipendenti non di ruolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in quanto ad essi viene attribuita la nuova (indennita' premio), precisandosi all'uopo, nel secondo comma della citata norma, che il diritto alla suddetta precedente indennita', se spettante in base alle previgenti disposizioni, e' conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla sopravvenuta normativa: donde l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del primo comma della medesima norma, proposta in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e nell'erroneo presupposto ermeneutico dell'idoneita' di questa ad escludere che l'indennita' di cessazione dal servizio prevista dalla previgente normativa spetti agli impiegati non di ruolo che non possano vantare l'anzianita' di cui all'art. 2, lettera a), della legge n. 152 del 1968.
Una corretta esegesi dell'art. 16 della legge n. 152 del 1968 (introduttiva dell'indennita' premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali) impone di ritenere che in tanto viene soppressa la precedente indennita' di cessazione del rapporto per i dipendenti non di ruolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, in quanto ad essi viene attribuita la nuova (indennita' premio), precisandosi all'uopo, nel secondo comma della citata norma, che il diritto alla suddetta precedente indennita', se spettante in base alle previgenti disposizioni, e' conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla sopravvenuta normativa: donde l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del primo comma della medesima norma, proposta in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e nell'erroneo presupposto ermeneutico dell'idoneita' di questa ad escludere che l'indennita' di cessazione dal servizio prevista dalla previgente normativa spetti agli impiegati non di ruolo che non possano vantare l'anzianita' di cui all'art. 2, lettera a), della legge n. 152 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte