Sentenza 183/1984 (ECLI:IT:COST:1984:183)
Massima numero 10143
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  21/06/1984;  Decisione del  21/06/1984
Deposito del 27/06/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 183/84. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - PERSONALE FEMMINILE - TRATTAMENTO POST PARTUM - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE DIPENDENTI DELLO STATO - PRETESA VIOLAZIONE DELLA DELEGA DI CUI AGLI ARTT. 40 E 42 DELLA LEGGE N. 132 DEL 1968 - INSUSSISTENZA.

Testo
Il trattamento economico delle dipendenti ospedaliere per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro post partum e' del tutto identico a quello praticato alle altre pubbliche impiegate (essendo escluso, per entrambe le categorie, prima dell'entrata in vigore della legge n. 1204 del 1971, il diritto alla retribuzione durante il suddetto periodo ed avendo, ugualmente per entrambe, tale legge introdotto il diritto ad un'indennita', relativa al medesimo periodo, pari al 30% della retribuzione), sicche', ne' nel vigore del solo art. 37 del d.P.R. n. 130 del 1969, ne' successivamente, si e' mai derogato al criterio direttivo posto dalla legge di delegazione n. 132 del 1968 circa l'uniformita' del trattamento dei dipendenti ospedalieri ai principi propri del rapporto di pubblico impiego, ferma restando, poi, la possibilita' che, in via interpretativa, sia per tali dipendenti sia per ogni altro pubblico impiegato, il periodo di assenza facoltativa in questione venga assimilato, ricorrendone i necessari presupposti, a quello di congedo straordinario, ai fini del trattamento economico spettante al lavoratore, giusto un orientamento giurisprudenziale talora emerso al riguardo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte