Sentenza 273/2020 (ECLI:IT:COST:2020:273)
Massima numero 43078
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  03/12/2020;  Decisione del  03/12/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43071  43072  43073  43074  43075  43076  43077


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Mantenimento del trattamento economico in godimento del personale trasferito, mediante mobilità volontaria, dalle Province alla Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di uguaglianza e della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, là dove stabilisce che al personale trasferito dalle Province alla Regione, mediante mobilità volontaria di Comparto, si applica il trattamento economico di cui all'art. 50, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, che garantisce il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento. La norma impugnata, lungi dal sostituirsi al legislatore statale o alla contrattazione collettiva quanto alla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, rinvia proprio a tali fonti, richiamandone le prescrizioni, al fine di promuovere, in un'ottica di coerenza di sistema, la mobilità di comparto. Obiettivo finale è, infatti, il superamento definitivo delle Province e il completamento del trasferimento delle funzioni alla Regione, al fine di consentire a quest'ultima di gestire nella maniera più adeguata ed efficiente i nuovi compiti amministrativi che le sono stati affidati. Inoltre, la denunciata violazione del principio di uguaglianza si basa su un erroneo presupposto interpretativo, atteso che la disposizione impugnata non opera alcuna differenziazione di trattamento in base alla residenza del lavoratore del comparto unico regionale, ma si rivolge, indistintamente, al personale trasferito dalle Province alla Regione mediante mobilità volontaria di comparto.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/07/2019  n. 9  art. 112  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte